Corte di Cassazione, sez. II, 18 aprile 2024, n. 10505

Circolazione stradale – Velocità – Accertamento a mezzo di autovelox – Approvazione dell’impianto – Insufficienza – Omologazione – Necessità

L’art. 45, comma 6, Codice della strada non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle variazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali i dispositivi demandati al controllo della velocità, stante l’inequivocabile precetto di cui all’art. 142, comma 6, Codice della strada, laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico (autovelox) a tale procedura e che, se solo se assolta, è idoneo a costituire fonte di prova per il superamento dei prescritti limiti di velocità.