Corte di Cassazione, sez. I, 22 dicembre 2025, n. 33491

Professioni e mestieri – Avvocato – Compenso – Erronea liquidazione – Correzione del giudice – Obbligo – Sussiste

Qualora l’avvocato procede ad una erronea liquidazione del compenso utilizzando uno scaglione di valore inferiore il giudice in sede di liquidazione delle spese di lite è obbligato a correggere l’importo riconoscendo, se del caso, anche un compenso maggiore rispetto a quello richiesto dal libero professionista.