LE RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI

RESPONSABILITAI profili della responsabilità amministrativa e del suo processo sono stati sensibilmente rimodellati con la riforma introdotta nell’arco temporale 1994-1996. Le innovazioni apportate mirano, da un lato, ad attenuare il “peso” di questa particolare tipologia di responsabilità e, quindi, il timore dalla stessa ingenerato, così che non possa scoraggiare i funzionari e gli amministratori nella ricerca di soluzioni innovative e più rischiose, con pregiudizio del basilare principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione; dall’altro, ne accentuano il carattere personale e sanzionatorio per renderla operante come deterrente dei comportamenti irregolari e dannosi. Appartengono al primo gruppo la limitazione alla colpa grave dell’elemento soggettivo dell’illecito e la possibile diminuzione dell’addebito a favore di quei soggetti che, con il loro comportamento, avessero, comunque, fatto conseguire dei vantaggi non solo all’Ente danneggiato ma anche alla comunità amministrata; rientrano nel secondo gruppo l’espressa affermazione del carattere personale e dell’intrasmissibilità agli eredi di questa responsabilità; nonché l’esclusione della regola della solidarietà tra i coautori del danno, da valere anche nel caso di deliberazioni collegiali. Il progetto riformatore che sta emergendo conduce ad un istituto profondamente rinnovato, che corrisponde a finalità e presenta caratteristiche del tutto peculiari distinte da quelle dell’illecito civile, a cui in passato era stato assimilato dalla giurisprudenza. Non mancano, però, discrasie e contraddizioni e, soprattutto, lacune da colmare, inevitabili per il modo disorganico e frammentario con cui il Legislatore ha finora operato, sulla base di spinte contingenti e unilaterali spesso emergenti dalle “alluvionali” norme incardinate nelle leggi finanziarie. Occorre che il processo riformatore sia ripreso e portato a termine nella definizione di un modello di responsabilità, complementare ai controlli esterni e funzionante quale elemento di chiusura dell’articolato sistema di garanzie del buon andamento, che fa capo alla Corte dei Conti. E, in questa prospettiva, potrebbero trovare spazio, in casi particolari, anche misure sanzionatorie di carattere non patrimoniale, di maggiore effetto deterrente secondo l’esperienza straniera, quali, per i pubblici amministratori, limitazioni al diritto di elettorato passivo e, per i dipendenti pubblici, restrizioni nella progressione in carriera o nell’assegnazione delle funzioni. Le pubbliche amministrazioni devono inviare tempestivamente alla procura della Corte dei Conti competente per territorio le denunce relative al verificarsi di un danno erariale, in cui devono essere dettagliate le circostanze che abbiano determinato l’evento adoperandosi per mettere in mora con sollecitudine i soggetti (pubblici dipendenti e amministratori) al fine di non contribuire a far prescrivere l’azione processuale esperibile dal Pubblico Ministero contabile. In questo modo si può effettivamente applicare la regola della collaborazione tra gli organi amministrativi e quelli giurisdizionali per tutelare appieno l’interesse pubblico. Per non appesantire l’operato delle amministrazioni si potrebbe anche consentire che, in luogo di singole segnalazioni, siano inviati periodicamente, (ad es. con cadenza semestrale), rapporti – denuncia mediante i quali vengano segnalati gli eventi dannosi per la finanza pubblica. Questi utili accorgimenti procedurali sono stati recepiti nell’opportuna nota del Procuratore Generale della Corte dei Conti n. 9434/2007 resa necessaria in quanto durante questi ultimi anni, mentre si sono avuti numerosi interventi della stessa Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, per delimitare i confini perimetrali della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, quasi nulla è stato fatto dal Legislatore nazionale per rendere più incisivi gli effetti prodotti dal danno erariale nella sfera giuridica dei soggetti danneggianti. La pubblicazione compare nelle librerie in una fase di profonda trasformazione dell’intera amministrazione proiettata verso gli standars qualitativi europei, ma ancora sostanzialmente lontana da essi in molti uffici centrali e locali del nostro Paese. L’opera analizza, in maniera sistematica, tutte le possibili e variegate tipologie di responsabilità che possono investire i dipendenti pubblici e gli amministratori delle Regioni, ordinarie e a statuto speciale, e degli enti locali territoriali: Comuni, Province, Città metropolitane, comunità montane. Nel momento storico attuale, in cui il cittadino, pressato da un alto livello di tassazione, guarda alla Pubblica Amministrazione come ad un insieme di apparati dai quali ricevere l’erogazione di servizi funzionali, il parametro dell’efficienza si interseca in maniera stretta con quello della responsabilità dei soggetti che a vario titolo sono chiamati a gestire la “cosa pubblica”. L’opera si sofferma sul danno erariale diretto e indiretto posto alla base della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari ovvero degli amministratori pubblici, analizzato con profonda attenzione e minuziosa cura nelle sue diverse componenti strutturali: natura giuridica; rapporto di servizio; condotta illecita; elemento psicologico; nesso causale; termine di prescrizione dell’azione processuale; vantaggio dell’Amministrazione danneggiata e potere riduttivo dell’addebito; obbligo di denuncia dei fatti dannosi. Parimenti vengono trattati anche gli aspetti processuali del giudizio contabile che si svolge davanti alla Corte dei Conti competente a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa – contabile; in  tal modo il lettore dispone anche di tutti gli strumenti operativi procedurali per agire nelle competenti aule giudiziarie. Il volume evidenzia anche le responsabilità identificabili nel danno erariale indiretto scaturente dalle attività amministrative illegittime o poste in essere con ritardo dalla P.A. ogni volta che il giudice amministrativo la condanni a risarcire il danno sopportato dal privato, persona fisica o giuridica. Restando nell’alveo del danno erariale indiretto, il libro si occupa persino delle specifiche responsabilità dei funzionari responsabili dei singoli procedimenti amministrativi e delle molteplici responsabilità per tutte le procedure inerenti all’accesso ai documenti amministrativi: accesso presso gli Enti locali e le Regioni, accesso conoscitivo, accesso endoprocedimentale, accesso ambientale, accesso nell’attività contrattuale della P.A. dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163), alla luce delle novelle introdotte dal Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 113 e del relativo regolamento di esecuzione. Ampio spazio è dedicato alla responsabilità dirigenziale con riferimento anche al danno erariale per disorganizzazione degli uffici e dei servizi pubblici con una valutazione sull’eventuale coinvolgimento delle stesse  associazioni sindacali; alla responsabilità disciplinare; alla responsabilità civile in generale e in particolare degli insegnanti, dei sanitari, dei dipendenti degli Enti locali; alla responsabilità penale attraverso una ricognizione di tutte le variegate tipologie di reati ascrivibili ai dipendenti pubblici. Uno sguardo attento viene rivolto alla nuova sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 2007, n. 272 che, attribuendo la quantificazione del danno erariale alla giurisdizione del solo giudice contabile, circoscrive la competenza del giudice ordinario penale in sede di pronuncia sull’azione civile esclusivamente alla condanna generica dell’imputato. Dopo la menzionata sentenza n. 272 si aprirà una “nuova stagione” nei rapporti tra il giudice ordinario penale e il giudice contabile per il risarcimento del danno erariale, anche non patrimoniale, cagionato alla P.A. a seguito della commissione di un reato da parte di un dipendente o di un amministratore pubblico. Infatti, in precedenza l’esercizio dell’azione civile in sede penale da parte dell’amministrazione danneggiata precludeva la proponibilità dell’azione di responsabilità per danno erariale esercitatile dal P.M. contabile davanti alla Corte dei Conti. Si ammetteva, cioè, che, una volta formatosi in quella sede il giudicato sull’an e sul quantum, veniva impedita l’azione di responsabilità amministrativa – contabile presso la Corte dei Conti. Quindi era il giudice penale che rispondeva alla domanda civile circa la sussistenza o meno del danno e sulla sua entità. Dopo l’intervento della Corte Costituzionale, il giudice ordinario penale, in sede di pronuncia sull’azione civile è titolare di una competenza circoscritta alla sola condanna generica dell’imputato costituente una mera declaratoria iuris, mentre  rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti la quantificazione del danno erariale sopportato dalla P. A.. Ciò rappresenta un corollario naturale discendente da una precedente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 183 del 2007, secondo la quale, per determinare la risarcibilità del danno erariale, occorre sempre una valutazione discrezionale ed equitativa compiuta dal giudice contabile, che, sulla base dell’intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nel caso concreto, stabilisce quanta parte del danno subito dall’amministrazione debba essere addossato al convenuto. La trattazione della responsabilità penale è particolarmente opportuna dal momento che, anche da un punto di vista statistico, trova conferma l’espansione del fenomeno del danno erariale prodotto da fatti illeciti rilevanti sotto il profilo penale in materia di peculato, di fatti corruttivi, di appropriazione indebita, ecc., spesso connessi ad attività di verifica fiscale, di appalto di pubbliche opere o forniture. Anche il fenomeno del mobbing trova ospitalità in questa innovativa pubblicazione editoriale sulle responsabilità che se ne occupa approfonditamente inquadrandolo nel settore del lavoro pubblico ove si sviluppa soprattutto in particolari comparti come le Autonomie locali e il Servizio Sanitario Nazionale. Il mobbing si manifesta attraverso un complesso di violenze morali e psicologiche eserciate sul luogo di lavoro non dissimili da quelle che caratterizzano il così detto “nonnismo” degli ambienti militari, in forte regressione, e soprattutto il “bullismo” dei giovani, in continua, preoccupante espansione. L’opera è supportata da un solido architrave formato da aggiornati riferimenti giurisprudenziali mediante i quali i dirigenti e i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti pubblici possono agevolmente risolvere i casi concreti che si presentino nella gestione degli uffici pubblici. Il lavoro editoriale, supportato da un articolato indice analitico per voci che ne facilita la già scorrevole consultazione, si offre come un adeguato e pratico supporto anche per tutti gli operatori giuridici come gli avvocati e i magistrati. Infine, il libro può essere utilizzato anche da tutti i dipendenti pubblici per non incorrere nelle maglie sempre più strette della responsabilità amministrativa e per contribuire con il loro corretto operato a rendere più efficiente l’intera P. A, ovvero rappresenta un valido ausilio per la preparazione dei concorsi pubblici.I profili della responsabilità amministrativa e del suo processo sono stati sensibilmente rimodellati con la riforma introdotta nell’arco temporale 1994-1996. Le innovazioni apportate mirano, da un lato, ad attenuare il “peso” di questa particolare tipologia di responsabilità e, quindi, il timore dalla stessa ingenerato, così che non possa scoraggiare i funzionari e gli amministratori nella ricerca di soluzioni innovative e più rischiose, con pregiudizio del basilare principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione; dall’altro, ne accentuano il carattere personale e sanzionatorio per renderla operante come deterrente dei comportamenti irregolari e dannosi. Appartengono al primo gruppo la limitazione alla colpa grave dell’elemento soggettivo dell’illecito e la possibile diminuzione dell’addebito a favore di quei soggetti che, con il loro comportamento, avessero, comunque, fatto conseguire dei vantaggi non solo all’Ente danneggiato ma anche alla comunità amministrata; rientrano nel secondo gruppo l’espressa affermazione del carattere personale e dell’intrasmissibilità agli eredi di questa responsabilità; nonché l’esclusione della regola della solidarietà tra i coautori del danno, da valere anche nel caso di deliberazioni collegiali. Il progetto riformatore che sta emergendo conduce ad un istituto profondamente rinnovato, che corrisponde a finalità e presenta caratteristiche del tutto peculiari distinte da quelle dell’illecito civile, a cui in passato era stato assimilato dalla giurisprudenza. Non mancano, però, discrasie e contraddizioni e, soprattutto, lacune da colmare, inevitabili per il modo disorganico e frammentario con cui il Legislatore ha finora operato, sulla base di spinte contingenti e unilaterali spesso emergenti dalle “alluvionali” norme incardinate nelle leggi finanziarie. Occorre che il processo riformatore sia ripreso e portato a termine nella definizione di un modello di responsabilità, complementare ai controlli esterni e funzionante quale elemento di chiusura dell’articolato sistema di garanzie del buon andamento, che fa capo alla Corte dei Conti. E, in questa prospettiva, potrebbero trovare spazio, in casi particolari, anche misure sanzionatorie di carattere non patrimoniale, di maggiore effetto deterrente secondo l’esperienza straniera, quali, per i pubblici amministratori, limitazioni al diritto di elettorato passivo e, per i dipendenti pubblici, restrizioni nella progressione in carriera o nell’assegnazione delle funzioni. Le pubbliche amministrazioni devono inviare tempestivamente alla procura della Corte dei Conti competente per territorio le denunce relative al verificarsi di un danno erariale, in cui devono essere dettagliate le circostanze che abbiano determinato l’evento adoperandosi per mettere in mora con sollecitudine i soggetti (pubblici dipendenti e amministratori) al fine di non contribuire a far prescrivere l’azione processuale esperibile dal Pubblico Ministero contabile. In questo modo si può effettivamente applicare la regola della collaborazione tra gli organi amministrativi e quelli giurisdizionali per tutelare appieno l’interesse pubblico. Per non appesantire l’operato delle amministrazioni si potrebbe anche consentire che, in luogo di singole segnalazioni, siano inviati periodicamente, (ad es. con cadenza semestrale), rapporti – denuncia mediante i quali vengano segnalati gli eventi dannosi per la finanza pubblica. Questi utili accorgimenti procedurali sono stati recepiti nell’opportuna nota del Procuratore Generale della Corte dei Conti n. 9434/2007 resa necessaria in quanto durante questi ultimi anni, mentre si sono avuti numerosi interventi della stessa Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, per delimitare i confini perimetrali della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, quasi nulla è stato fatto dal Legislatore nazionale per rendere più incisivi gli effetti prodotti dal danno erariale nella sfera giuridica dei soggetti danneggianti. La pubblicazione compare nelle librerie in una fase di profonda trasformazione dell’intera amministrazione proiettata verso gli standars qualitativi europei, ma ancora sostanzialmente lontana da essi in molti uffici centrali e locali del nostro Paese. L’opera analizza, in maniera sistematica, tutte le possibili e variegate tipologie di responsabilità che possono investire i dipendenti pubblici e gli amministratori delle Regioni, ordinarie e a statuto speciale, e degli enti locali territoriali: Comuni, Province, Città metropolitane, comunità montane. Nel momento storico attuale, in cui il cittadino, pressato da un alto livello di tassazione, guarda alla Pubblica Amministrazione come ad un insieme di apparati dai quali ricevere l’erogazione di servizi funzionali, il parametro dell’efficienza si interseca in maniera stretta con quello della responsabilità dei soggetti che a vario titolo sono chiamati a gestire la “cosa pubblica”. L’opera si sofferma sul danno erariale diretto e indiretto posto alla base della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari ovvero degli amministratori pubblici, analizzato con profonda attenzione e minuziosa cura nelle sue diverse componenti strutturali: natura giuridica; rapporto di servizio; condotta illecita; elemento psicologico; nesso causale; termine di prescrizione dell’azione processuale; vantaggio dell’Amministrazione danneggiata e potere riduttivo dell’addebito; obbligo di denuncia dei fatti dannosi. Parimenti vengono trattati anche gli aspetti processuali del giudizio contabile che si svolge davanti alla Corte dei Conti competente a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa – contabile; in  tal modo il lettore dispone anche di tutti gli strumenti operativi procedurali per agire nelle competenti aule giudiziarie. Il volume evidenzia anche le responsabilità identificabili nel danno erariale indiretto scaturente dalle attività amministrative illegittime o poste in essere con ritardo dalla P.A. ogni volta che il giudice amministrativo la condanni a risarcire il danno sopportato dal privato, persona fisica o giuridica. Restando nell’alveo del danno erariale indiretto, il libro si occupa persino delle specifiche responsabilità dei funzionari responsabili dei singoli procedimenti amministrativi e delle molteplici responsabilità per tutte le procedure inerenti all’accesso ai documenti amministrativi: accesso presso gli Enti locali e le Regioni, accesso conoscitivo, accesso endoprocedimentale, accesso ambientale, accesso nell’attività contrattuale della P.A. dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163), alla luce delle novelle introdotte dal Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 113 e del relativo regolamento di esecuzione. Ampio spazio è dedicato alla responsabilità dirigenziale con riferimento anche al danno erariale per disorganizzazione degli uffici e dei servizi pubblici con una valutazione sull’eventuale coinvolgimento delle stesse  associazioni sindacali; alla responsabilità disciplinare; alla responsabilità civile in generale e in particolare degli insegnanti, dei sanitari, dei dipendenti degli Enti locali; alla responsabilità penale attraverso una ricognizione di tutte le variegate tipologie di reati ascrivibili ai dipendenti pubblici. Uno sguardo attento viene rivolto alla nuova sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 2007, n. 272 che, attribuendo la quantificazione del danno erariale alla giurisdizione del solo giudice contabile, circoscrive la competenza del giudice ordinario penale in sede di pronuncia sull’azione civile esclusivamente alla condanna generica dell’imputato. Dopo la menzionata sentenza n. 272 si aprirà una “nuova stagione” nei rapporti tra il giudice ordinario penale e il giudice contabile per il risarcimento del danno erariale, anche non patrimoniale, cagionato alla P.A. a seguito della commissione di un reato da parte di un dipendente o di un amministratore pubblico. Infatti, in precedenza l’esercizio dell’azione civile in sede penale da parte dell’amministrazione danneggiata precludeva la proponibilità dell’azione di responsabilità per danno erariale esercitatile dal P.M. contabile davanti alla Corte dei Conti. Si ammetteva, cioè, che, una volta formatosi in quella sede il giudicato sull’an e sul quantum, veniva impedita l’azione di responsabilità amministrativa – contabile presso la Corte dei Conti. Quindi era il giudice penale che rispondeva alla domanda civile circa la sussistenza o meno del danno e sulla sua entità. Dopo l’intervento della Corte Costituzionale, il giudice ordinario penale, in sede di pronuncia sull’azione civile è titolare di una competenza circoscritta alla sola condanna generica dell’imputato costituente una mera declaratoria iuris, mentre  rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti la quantificazione del danno erariale sopportato dalla P. A.. Ciò rappresenta un corollario naturale discendente da una precedente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 183 del 2007, secondo la quale, per determinare la risarcibilità del danno erariale, occorre sempre una valutazione discrezionale ed equitativa compiuta dal giudice contabile, che, sulla base dell’intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nel caso concreto, stabilisce quanta parte del danno subito dall’amministrazione debba essere addossato al convenuto. La trattazione della responsabilità penale è particolarmente opportuna dal momento che, anche da un punto di vista statistico, trova conferma l’espansione del fenomeno del danno erariale prodotto da fatti illeciti rilevanti sotto il profilo penale in materia di peculato, di fatti corruttivi, di appropriazione indebita, ecc., spesso connessi ad attività di verifica fiscale, di appalto di pubbliche opere o forniture. Anche il fenomeno del mobbing trova ospitalità in questa innovativa pubblicazione editoriale sulle responsabilità che se ne occupa approfonditamente inquadrandolo nel settore del lavoro pubblico ove si sviluppa soprattutto in particolari comparti come le Autonomie locali e il Servizio Sanitario Nazionale. Il mobbing si manifesta attraverso un complesso di violenze morali e psicologiche eserciate sul luogo di lavoro non dissimili da quelle che caratterizzano il così detto “nonnismo” degli ambienti militari, in forte regressione, e soprattutto il “bullismo” dei giovani, in continua, preoccupante espansione. L’opera è supportata da un solido architrave formato da aggiornati riferimenti giurisprudenziali mediante i quali i dirigenti e i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti pubblici possono agevolmente risolvere i casi concreti che si presentino nella gestione degli uffici pubblici. Il lavoro editoriale, supportato da un articolato indice analitico per voci che ne facilita la già scorrevole consultazione, si offre come un adeguato e pratico supporto anche per tutti gli operatori giuridici come gli avvocati e i magistrati. Infine, il libro può essere utilizzato anche da tutti i dipendenti pubblici per non incorrere nelle maglie sempre più strette della responsabilità amministrativa e per contribuire con il loro corretto operato a rendere più efficiente l’intera P. A, ovvero rappresenta un valido ausilio per la preparazione dei concorsi pubblici.