Consiglio di Stato, Sez. III, 15 aprile 2016, n. 1532

 

Appalto – Procedimento di evidenza pubblica – Responsabilità precontrattuale della P.A. – Esclusione – Recesso dalle trattative – Successivamente alla scelta del contraente privato – Configurabilità della responsabilità precontrattuale – Per violazione del principio neminem laedere

All’interno del procedimento di evidenza pubblica, la responsabilità precontrattuale della P.A., per violazione dell’art. 1337 c.c. (dovere di correttezza), non è ipotizzabile poiché si tratta di un procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente privato, mentre è configurabile nella fase successiva alla scelta, in cui il recesso dalle trattative da parte dell’amministrazione è sindacabile sotto il profilo della violazione del dovere del neminem laedere, ove la stessa sia venuta meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all’affidamento ingenerato nell’impresa circa il perfezionamento del contratto.