T.A.R. Valle d’Aosta Aosta , 12 gennaio 2016, n. 1

Atto amministrativo – Atto normativo e atto a contenuto generaleMotivazione puntuale – Non necessita – Indicazione dei profili e dei criteri generali – Sufficienza

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale (tranne i casi, nei quali è esigibile una specifica motivazione in ragione della immediata e diretta incidenza su specifiche posizioni giuridiche), pertanto l’onere di motivazione gravante sulla P.A. in sede di adozione dei predetti atti risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte senza necessità di una motivazione puntuale.