Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 8 febbraio 2018, n. 3096

Pubblico impiego – Aspettativa retribuita – Ammissione a corsi di dottorato di ricerca – Spetta al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo – Non spetta

L’aspettativa retribuita in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca, prevista dall’art. 2, L. 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’art. 52, comma 57, L. 28 dicembre 2001, n. 448, è stata riservata dal legislatore al rapporto a tempo indeterminato, come si desume dal riferimento alla prosecuzione del rapporto, per un periodo minimo di durata, dopo il conseguimento del dottorato. La limitazione agli assunti a tempo indeterminato non contrasta con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE nel caso in cui non vi sia compatibilità fra la condizione risolutiva prevista dallo stesso art. 2, giustificata da una legittima finalità, e la durata del contratto a termine, tale da non consentire, dopo il conseguimento del dottorato, la prosecuzione almeno biennale del rapporto.