TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 marzo 2019, n. 532

Atto amministrativo – Telefonia mobile – Grave disservizio – Accesso agli atti – Non spetta – Fattispecie

In presenza di un grave disservizio sulla linea di telefonia mobile l’utente non è legittimato ad accedere agli atti della società che gestisce il servizio. Infatti, il diritto di accesso agli atti si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. La società di telefonia chiamata in giudizio è stata classificata come gestore di un pubblico servizio poiché offre agli utenti il servizio di telefonia considerato, appunto, attività di concorrenza regolamentata e costituito:  a) dal servizio di telefonia vocale fissa; b) dal servizio di fax; c) dall’accesso a internet da rete fissa; d) dalla gestione delle cabine telefoniche; e) dalle chiamate gratuite ai numeri di emergenza; si tratta di servizi rientranti nel così detto “servizio universale” (art. 53, d.lgs. n. 259/2003). Siccome le informazioni tecniche sul guasto richieste dall’utente mediante domanda di accesso non rientrano nelle predette categorie di servizi, è legittimo il silenzio opposto dalla Società TIM spa in qualità di gestore del servizio alla domanda di accesso agli atti e documenti.