TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 17 settembre 2019, n. 1473

Istruzione pubblica – Alunno – Bocciatura per elevato numero di assenze – Illegittimità

La decisione di far ripetere l’anno scolastico a uno studente che non presenti carenze formative idonee alla bocciatura, impone valutazioni di opportunità che non si possono esaurire in un mero automatismo aritmetico con al centro il calcolo numerico delle assenze verificatesi durante l’anno. Pertanto, è opportuno, sulla base della vigente normativa, che la presenza scolastica venga valutata quale mero presupposto per il proficuo apprendimento da parte dell’alunno e, quindi, risulta illegittima la bocciatura motivata semplicemente con l’elevato numero di assenze.