TAR Sardegna, Sez. II, 16 settembre 2019, n. 731

Industria e commercio – Azienda agrituristica – Pubblicità su rete autostradale – Installazione di una roccia ornamentale – Distanze di sicurezza previste dal codice della strada – Osservanza – Necessità – Diniego di installazione dell’A.N.A.S. –Per originalità della scelta– Illegittimità

L’agriturismo che abbia deciso di installare una roccia ornamentale con finalità pubblicitarie su una via di comunicazione autostradale deve rispettare tutte le distanze di sicurezza previste dal codice della strada al fine di garantire la sicurezza della circolazione automobilistica; pertanto, è illegittima la decisone dell’A.N.A.S. di vietare la predetta installazione pubblicitaria motivandola con l’originalità della scelta operata dall’azienda.