Corte di Cassazione, Sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 24927

Condominio – Tetto – Lavori di manutenzione – Spese – Criteri di ripartizione – Assenza di appartamento al di sotto del tetto – Presenza di un bene condominiale al di sotto della copertura – Partecipazione alla spesa da parte del proprietario dell’unità immobiliare – Obbligo – Sussiste – Fattispecie

Qualora il tetto di un edifico condominiale copra parti considerate comuni, come ad es. l’atrio di ingresso o i locali caldaia con relativa centrale termica, le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria per conservazione della copertura sono assoggettate alla ripartizione proporzionale al valore di tutte le singole proprietà esclusive ai sensi della prima parte dell’art. 1123 c.c.   Pertanto è del tutto irrilevante che al di sotto del tetto del fabbricato i condomini non abbiano unità immobiliari di loro proprietà.

Nella fattispecie, un condomino pur non avendo l’appartamento al di sotto del tetto è stato condannato a partecipare alla spesa di manutenzione della predetta copertura poiché al di sotto del tetto risultava ospitato l’atrio di ingresso.