Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 425

Ai sensi dell’art. 32, l. 28 febbraio 1984, n. 47, dell’art. 32, comma 27, lett. d),  d. l. 30 settembre 2003,  n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’abuso edilizio commesso su un di un’area assoggettata a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non è suscettibile di condono quando ricorrono, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

– imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere;

– realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio;

– non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.