Corte di Cassazione, Sez. VI, 23 gennaio 2020, n. 1562

Famiglia – Separazione o divorzio dei coniugi – Figli – Tenore di vita – Deve essere corrispondente a quello goduto in costanza di matrimonio dei genitori – Fattispecie in tema di figlio maggiorenne

A seguito di separazione o divorzio dei coniugi con la conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio la prole ha diritto a un tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. Nella fattispecie, si trattava di calcolare l’assegno di mantenimento che il padre doveva corrispondere a favore del figlio da poco tempo maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente e convivente con la madre.