Lavoro – Scuole e istituti di istruzione – Insegnanti e alunni – Esercitazioni di lavoro – Tutela assicurativa – Sussiste – Esperienze tecniche e scientifiche –– Tutela assicurativa – Sussiste –
Ai sensi dell’art. 4, n. 5 DPR n. 1164 del 1964, gli insegnanti e gli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, compresi quelli privati, sono coperti da assicurazione qualora contraggano malattie professionali o siano vittima di infortuni come conseguenza delle esercitazioni di lavoro o delle esperienze tecniche e scientifiche.