Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2020, n. 1336

Atto amministrativo – Parere dell’Avvocatura di Stato – Diritto di accesso – Non sussiste

I pareri resi dall’Avvocatura dello Stato in sede consultiva a favore di una pubblica Amministrazione non sono suscettibili di essere conosciuti attraverso il diritto di accesso qualora riguardino questioni che potrebbero essere oggetto di un contenzioso giudiziario rientrando in un rapporto di consulenza a livello giuridico e legale coperto dalla riservatezza che connota il rapporto intercorrente tra cliente e libero professionista.