Corte di Cassazione, sez. VI, 8 giugno 2020, n. 10844

Condominio – Documentazione condominiale – Diritto di visione dei documenti e di estrazione delle copie – Giustificazioni – Non necessitano – Limitazioni – Individuazione

Ciascun condomino ha diritto, in qualsiasi momento, di richiedere all’amministratore la visura e/o l’estrazione di copia dei documenti condominiali senza dover giustificare le proprie richieste. Tuttavia, il predetto diritto non deve costituire un evidente ostacolo per l’attività svolta dall’amministratore e non deve essere esercitato con modalità contrarie al principio della buona fede