Consiglio di Stato, sezione atti normativi, parere 11 giugno 2020, n. 1522

Individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”- Art. 15-bis del decreto legge n. 119 del 2018

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 11 giugno 2020

NUMERO AFFARE 01522/2019
OGGETTO:
Ministero dell’economia e delle finanze.

Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, recante “Individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”- Art. 15-bis del decreto legge n. 119 del 2018.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 11584 del 16 ottobre 2019, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Visto il parere interlocutorio della Sezione n. 2955 del 27 novembre 2019;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze prot. n. 5171 dell’8 maggio 2020, trasmessa dal Ministero dell’economia e delle finanze-Ufficio legislativo finanze con nota prot. n. 5503 del 18 maggio 2020;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;

Premesso e considerato:
Il Ministero dell’economia e delle finanze-Ufficio legislativo finanze, con nota prot. n. 5503 del 18 maggio 2020, ha trasmesso le osservazioni rese dal Dipartimento delle finanze del medesimo Ministero con nota prot. n. 5171 dell’8 maggio 2020, con le quali sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla Sezione con parere interlocutorio 27 novembre 2019, n. 2955, reso all’esito dell’Adunanza della Sezione del 21 novembre 2019.
Richiamato integralmente il suddetto parere interlocutorio con riguardo alla base normativa primaria legittimante l’adozione del decreto ministeriale in esame, le finalità dell’intervento di modifica, nonché le modalità di funzionamento della fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la Sezione, in via preliminare, intende richiamare l’attenzione sulla necessità che il Ministero richiedente (nel presente caso il Ministero dell’economia e della finanze) fornisca al Collegio il testo normativo da esaminare in formato digitale non modificabile e munito di sottoscrizione, in modo da garantire la certezza del tenore testuale delle norme sottoposte ad esame da parte di questo Consiglio di Stato.
Nel merito delle modifiche apportate dallo schema di decreto ministeriale in esame, la Sezione svolge le seguenti osservazioni:
– si suggerisce di eliminare l’espressione “Visto il Titolo V della Costituzione” contenuta nel preambolo del decreto ministeriale, stante l’estrema genericità e vaghezza del suddetto richiamo alle norme costituzionali;
– al comma 1 del nuovo articolo 2-bis, si suggerisce di indicare, al fine di evitare evidenti disguidi e criticità dell’intero sistema di fatturazione elettronica, il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni, destinatarie delle fatture elettroniche, possono procedere al rifiuto delle fatture stesse, considerato che nelle osservazioni rese dal Dipartimento delle finanze nella citata nota dell’8 maggio 2020 si afferma che: “Sempre con riferimento all’accettazione o rifiuto delle fatture, si evidenzia che il termine entro cui la PA può fornire tale riscontro al fornitore è di 15 giorni, […]”;
– alla lettera b) del nuovo articolo 2-bis, laddove si consente il rifiuto della fattura elettronica carente del codice identificativo di gara (CIG) o del Codice unico di progetto (CUP), previsti ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si suggerisce di aggiungere infine la seguente frase: “tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2”. Ciò al fine di meglio armonizzare le due disposizioni normative;
– al comma 2 del nuovo articolo 2-bis, per rendere maggiormente evidente che l’esercizio della facoltà di rifiuto della fattura elettronica, da parte della pubblica amministrazione destinataria, è strettamente subordinato alla impossibilità di procedere alla correzione della fattura stessa ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 (come rilevato anche nella analisi tecnico-normativa), si suggerisce di modificare il testo nel seguente modo: “Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Si invita inoltre il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito dell’inserimento delle ipotesi tassative di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni, di eseguire un costante monitoraggio sul funzionamento a regime della nuova disciplina, data la delicatezza della materia fiscale ed anche al fine della necessaria predisposizione della verifica di impatto della regolamentazione.
Di seguito si svolgono i seguenti rilievi redazionali:
– nel preambolo, inserire la virgola:
a) al quarto periodo, dopo le parole “23 ottobre 2018”;
b) al quarto periodo, tra le parole “che attraverso”;
c) al settimo periodo, dopo le parole “n. 148”;
d) all’ottavo periodo, dopo le parole “5 agosto 2015”;
e) all’ottavo periodo, dopo le parole “il quale stabilisce che”;
– nel preambolo, al decimo periodo, inserire l’aggettivo “ministeriale” dopo la parola “decreto”;
– all’articolo 1, comma 1, aggiungere una virgola dopo le parole “3 aprile 2013, n. 55”;
– all’articolo 2-bis, comma 1:
a) alla lettera b), aggiungere una virgola dopo le parole “23 giugno 2014”;
b) alla lettera d), sostituire le parole “dell’1 febbraio 2018”, con le parole “del 1° febbraio 2018”;
c) alla lettera d), aggiungere una virgola dopo “Ministero della salute”;
– all’articolo 1, comma 3, lettera b), sostituire l’espressione “le diciture previste” con “i casi previsti”.
Nei termini suesposti è il parere della Sezione.
P.Q.M.
La Sezione esprime parere favorevole con i rilievi di cui in motivazione.

L’ESTENSORE             IL PRESIDENTE
Michele Pizzi                Carmine Volpe