Corte Costituzionale, 25 giugno 2020, n. 127

Famiglia – Figlio – Riconoscimento – Soggetto che non sia padre biologico – Successiva impugnazione – Legittimità –  Limiti – Art. 263 c.c. – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza

 

Il riconoscimento del figlio, pur nella consapevolezza di non essere il genitore naturale, non ne preclude l’eventuale successiva impugnazione da parte dello stesso genitore per ristabilire la verità biologica. Tuttavia, il giudice dovrà bilanciare il favor veritatis con altri valori costituzionali e tener conto, in particolare, del diritto del figlio all’identità personale, che non è esclusivamente correlata alla verità biologica ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno della famiglia. Il Giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. laddove non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio da parte di colui che lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità.