TAR Lazio, Roma, sez. II, 20 luglio 2020, n. 8462

Appalto – Gara – Offerta – Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Criterio delle offerte in aumento – Divieto – Sussiste

Nella gara di appalto da aggiudicare applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che consiste nello scegliere l’offerta che risulta migliore sotto il profilo tecnico ed economico, con una prevalente considerazione per la componente tecnica in quanto il punteggio complessivo da attribuire all’offerta deve prevedere un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%, il divieto del principio delle offerte in aumento trova un solido fondamento nell’art. 59, d. lgs. n. 50, comma 4, lett. c), del 2016, che ha recepito l’indirizzo giurisprudenziale che, vigente il vecchio Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163/2006), aveva sancito il divieto in questione.