TAR Liguria, sez. II, 2 ottobre 2020, n. 680

 

Appalto – Servizi pubblici –  Affidamento in house – Art. 192, secondo comma, D. Lgs. n. 50/2016 – Libero mercato – Omesso ricorso – Motivazione dettagliata – Assenza – Illegittimità – Fattispecie

Qualora la P.A. decida di affidare in house servizi disponibili anche sul libero mercato deve motivare in maniera approfondita le ragioni di tale scelta; pertanto l’assenza della predetta motivazione rende illegittimo il provvedimento. Infatti, ai sensi dell’art. 192 comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, il provvedimento attraverso il quale si sceglie un modulo di affidamento dell’appalto deve necessariamente indicare le ragioni che fanno propendere per una delle tre diverse tipologie previste dal legislatore, motivando, secondo una logica di preferenza via via decrescente, in ordine all’impossibilità di utilizzare in prima battuta, lo strumento – altrimenti sempre preferibile – dell’affidamento mediante procedura di evidenza pubblica e in subordine, quello dell’affidamento a società mista, che in ogni caso presuppone la gara per la scelta del socio privato ovvero per quali ragioni si utilizzi in via di ulteriore subordine, quello dell’affidamento in house e senza gara. Nella fattispecie, il Comune di Alassio affidava direttamente senza gara il servizio di gestione dei parcheggi ad una società interamente partecipata dallo stesso Comune senza supportare la decisione con adeguate argomentazioni.