T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 23 luglio 2015, n. 1795

Autorità amministrative indipendenti – Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico – Deliberazione – Annullamento da parte del giudice amministrativo – Presupposti – Deduzione del vizio di eccesso di potere – Necessità

Il giudice amministrativo non è legittimato a sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico; pertanto, è necessario, per dichiararne l’illegittimità, che le parti interessate all’annullamento deducano l’esistenza di specifiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere mediante le quali dimostrare che la determinazione assunta si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica.

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