Consiglio di Stato, sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 117

Ambiente e paesaggio – Bellezze naturali – Nulla osta paesaggistico – Rilasciato dal Comune – Annullamento da parte della Soprintendenza – Limiti

L’annullamento da parte della competente Soprintendenza del nulla osta paesaggistico rilasciato da Comune è possibile per vizi di legittimità compreso l’eccesso di potere come quando per quest’ultimo ricorra una delle sue figure sintomatiche (travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; motivazione incongrua, perplessa o insufficiente, ecc.). I poteri della Soprintendenza incontrano uno specifico limite rappresentato dal divieto di svolgere un esame globale delle precedenti valutazioni del Comune tale da produrre una vera e propria sostituzione e sovrapposizione della nuova valutazione di merito rispetto alla precedente dell’Ente locale.  Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2002, n. 9.