Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 833

Appalto – Gara – Posizione contributiva e previdenziale – Omessi versamenti – Art. 80, comma quarto, Codice dei contratti pubblici – Sanatoria postuma – Ininfluenza – Esclusione dell’impresa dalla gara – Legittimità

Legittimamente la stazione appaltante esclude dalla gara di appalto l’impresa che abbia una posizione di inadempienza a livello contributivo e previdenziale (art. 80, comma quarto, Codice dei contratti pubblici) a nulla rilevando il fatto che vi sia stata una sanatoria postuma. Infatti, l’impresa concorrente deve risultare in regola con gli obblighi previdenziali all’atto della presentazione dell’offerta e deve conservare tale posizione durante l’intera procedura di evidenza pubblica e la successiva fase di esecuzione del contratto. Del resto gli inviti a regolarizzare la situazione contributiva (art. 31, comma ottavo, d. l. n.69/2013), ovvero per la certificazione (D.U.R.C.) richiesta dalla predetta impresa, operano esclusivamente tra l’impresa e l’ente previdenziale e non rispetto alla stazione appaltante che richiede esclusivamente una certificazione atta a verificare l’esistenza di un requisito valido per partecipare alla gara.