TAR Sicilia, Catania, sez. IV, decreto monocratico 13 febbraio 2021, n. 102

 

Igiene e sanità – Emergenza sanitaria COVID-19 –  Regione Sicilia – Piano vaccinale nazionale – Soggetti privi di diritto vaccinati con la prima dose Pfizer-Biontech – Diniego per la seconda dose – Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana in data 28/1/2021 –  Sospensione cautelare – Esclusione – Testo integrale del provvedimento

Viene respinta la domanda di sospensione cautelare del Decreto dell’Assessore alla salute della Regione Sicilia che ha vietato la somministrazione della seconda dose di vaccino a tutti i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie prioritarie indicate dal Piano Strategico Nazionale per la vaccinazione anti COVID -19, sono stati vaccinati in quanto non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto.

 

Pubblicato il 13/02/2021

  1. 00102/2021 REG.PROV.CAU.
  2. 00237/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 237 del 2021, proposto da –OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Borrometi e Salvatore Poidomani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

– l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, non costituito in giudizio;
– l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

– del provvedimento prot. n. –OMISSIS– emesso dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in data 28/1/2021;

– di ogni atto preordinato allo stesso, consequenziale e connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che i ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale l’Assessore della Salute della Regione Siciliana ha sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino (richiamo) per tutti i soggetti che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino;

Rilevato che i ricorrenti, pur non rientrando nelle categorie prioritarie indicate dal Piano Strategico Nazionale di vaccinazione anti Sars-Cov2/Covid-19, hanno ricevuto la prima dose del vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer-Biontech, in data 6/1/2021;

Rilevato che i ricorrenti, per effetto della invocata tutela monocratica, aspirano alla declaratoria dell’obbligo dell’Azienda sanitaria intimata di somministrare la seconda dose di vaccino entro la data del 17/2/2021, assumendo (ma non fornendo alcun principio di prova) che, in mancanza, potrebbero verificarsi effetti gravemente dannosi per la loro salute, da un lato, per il mancato completamento del ciclo vaccinale e, dall’altro lato, per il rischio di essere nuovamente sottoposti ad un nuovo ciclo vaccinale composto da altre due dosi;

Ritenuto, quanto al primo profilo, che non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto;

Ritenuto, quanto al secondo profilo, che il danno paventato è allo stato meramente ipotetico, non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendosi alcuna evidenza scientifica che l’effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all’utilizzo del farmaco (pubblicate sul sito dell’EMA), addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse;

Ritenuto pertanto che, nel bilanciamento del contrapposto interesse, che non è quello del risparmio di spesa, come indicato in ricorso, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino, l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, vada respinta.

P.Q.M.

Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catania il giorno 12 febbraio 2021.

Il Presidente, Federica Cabrini