TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 4 marzo 2021, n. 207

Industria e commercio – Naturopata (estetista) – Attività esercitata presso erboristerie – Preventiva autorizzazione comunale – Esclusione

Lo svolgimento dell’attività di naturopata (estetista) esercitata presso le erboristerie non necessita di preventiva autorizzazione in quanto non assimilabile alle attività che comportano l’esercizio di discipline bio naturali. Il naturopata, non rappresentando una figura professionale giuridicamente legittimata in quanto non esistono albi o scuole di formazione professionale, può operare nei centri estetici, termali e fitness o anche nelle erboristerie.  (Cfr. Tar Piemonte, sez. II, 10 gennaio 2017, n. 46Tar Sicilia,  Palermo, sez. II, 26 novembre 2015, n. 3023).  Nella fattispecie, con un verbale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bologna veniva contestata la violazione dell’art.7 del Regolamento Comunale PG 249279/2013, in quanto all’interno dei locali di pertinenza di una erboristeria si accertava l’esercizio di attività di estetica senza l’invio di segnalazione certificata di inizio attività.