Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 aprile 2021, n. 6

Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione acquisitiva – Sentenza civile passata in giudicato – Effetti sull’azione per il risarcimento del danno in forma specifica, sull’azione di rivendicazione e contro il silenzio della P.A.

In presenza di un’occupazione illegittima e di un giudicato civile che abbia rigettato il risarcimento del danno per equivalente rapportato al valore di mercato del terreno occupato illegittimamente dalla P.A., giudicato formatosi su una sentenza contenente l’accertamento dell’avvenuto perfezionamento della c.d. “occupazione acquisitiva”, alle parti, ai loro eredi o aventi causa è precluso l’esercizio davanti al giudice amministrativo dell’azione processuale per ottenere il risarcimento del danno in forma specifica mediante la restituzione del bene (terreno), previa rimessione in pristino, ovvero l’esercizio dell’azione di rivendicazione e dell’azione giudiziale avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis, D.P.R. n. 327/2001. Infatti, ai fini della preclusione delle predette azioni è sufficiente che nella sentenza passata in giudicato si possa ravvisare un accertamento, anche implicito, del perfezionamento della c.d. “occupazione acquisitiva” e dei relativi effetti sul proprietario del bene, a condizione che si tratti di accertamento effettivo e costituente un necessario antecedente logico-giuridico della statuizione finale di rigetto.