Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 13 aprile 2021, n. 9365

Giudizio amministrativo – Principio della sinteticità processuale – Art. 3 e art. 13-ter, Codice del processo amministrativo – Richiesta del collegio giudicante rivolta agli avvocati difensori di riassumere gli atti processuali – Legittimità – Fattispecie

Considerato che la sinteticità non è più un mero canone orientativo della condotta delle parti (13-ter, c. p. a.: le parti sono tenute a redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato), bensì è oramai una regola del processo amministrativo (che coinvolge peraltro anche il giudice: art. 3, c. p. a.) strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo, sotto il profilo della sua ragionevole durata (art. 111 della Costituzione), il collegio giudicante può legittimamente richiedere agli avvocati difensori delle parti la redazione di un atto per riassumere i loro atti processuali troppo lunghi rispetto alla tipologia di controversia oggetto di causa. Nella fattispecie, la causa si svolgeva con il rito del silenzio.