Corte di Cassazione, sez. I, 2 luglio 2021, n. 18785

Famiglia – Coniugi divorziati – Figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente – Assegno di mantenimento – Revoca – Legittimità – Condizioni e presupposti

Legittimamente viene revocato l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente qualora il mancato perseguimento della indipendenza economica dipenda dalla sua inerzia provata dalla assenza di un effettivo impegno per acquisire specifiche competenze professionali o dipenda in via esclusiva da fattori oggettivi contingenti come l’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro. Infatti il predetto assegno di mantenimento non svolge una funzione di assistenza con durata illimitata.