T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 25 ottobre 2012, n. 1810

Rifiuti – Abbandono e deposito incontrollato – Ordinanza comunale di rimozione – Avviso di avvio del procedimento amministrativo – Comunicazione – Omissione – Vizio invalidante – Esclusione

L’ordine di rimozione dei rifiuti rappresenta esercizio di potestà amministrativa vincolata, poiché la P.A. deve necessariamente procedere in tal senso, all’esito del riscontro dell’abbandono ovvero del deposito incontrollato. Pertanto, è del tutto irrilevante la mancata comunicazione al soggetto interessato dell’avviso di avvio del procedimento di rimozione, in quanto si tratta di un vizio non invalidante il provvedimento amministrativo finale ex art. 21 – octies, L. 7 agosto 1990, n. 241.

(Cfr. in tema di avviso di avvio del procedimento amministrativo di veda anche, TAR Veneto, Sez. III, 23 luglio 2012, n. 1031: è legittima l’ordinanza comunale di messa in sicurezza temporanea di un’area interna ad un cantiere in cui sia stato rinvenuto amianto a nulla rilevando l’omesso avviso di avio del procedimento in quanto lo stesso art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 consente di evitare tale procedura informativa in presenza di una situazione di grave pericolo per  la salute).

(Maurizio De Paolis, Il processo amministrativo, Padova, 2012).