Rifiuti – Abbandono di rifiuti – Ordinanza comunale di sgombero – Indirizzata al solo proprietario dell’area – Responsabilità dolose o colpose – Verifica da parte del Comune – Assenza – Illegittimità
L’ordinanza di rimozione dei rifiuti depositati su un fondo può essere rivolta al proprietario, al titolare di diritti reali o personali di godimento, soltanto quando sia provata almeno la corresponsabilità con i soggetti autori del deposito illecito per avere posto in atto una condotta, omissiva o commissiva, dolosa o colposa. Pertanto, è illegittimo l’ordine di rimozione impartito dal Comune e indirizzato esclusivamente al solo proprietario del terreno in assenza di un’adeguata dimostrazione a carico dell’Amministrazione procedente circa l’imputabilità soggettiva della condotta all’esito di un’istruttoria completa ed esauriente all’interno del procedimento che si chiude con l’adozione dell’ordinanza di rimozione.
(Cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 1 settembre 2011, n. 1375: in tema di aree inquinate da rifiuti, l’art. 192, D. Lgs. n. 152 del 2006 richiede che il destinatario dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati sia colui cui è riconducibile l’abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti).