Corte di Cassazione, sez. I, 19 novembre 2021, n. 35710

Coniugi –  Divorzio – Assegno divorzile – Calcolo –  Capacità lavorative – Criteri di valutazione

In tema di calcolo dell’assegno divorzile, la valutazione sull’adeguatezza dei redditi degli ex coniugi si deve improntare al criterio dell’effettività e della concretezza non potendosi basare su un ragionamento del tutto ipotetico riferito a pregressi contesti economici che non rispondono più alla situazione attuale. In tale contesto si colloca l’attitudine al lavoro degli ex coniugi da tradurre in una potenziale capacità di produrre reddito elemento essenziale per determinare l’importo dell’assegno divorzile da parte del giudice da valutarsi in termini di possibilità effettiva di svolgere attività lavorative retribuite con l’esclusione di valutazioni astratte e ipotetiche.