Corte di Cassazione, sez. VI, 16 dicembre 2021, n. 40385

Famiglia – Assegno divorzile – Ex moglie che abbia lavorato consentendo all’ex marito di laurearsi – Spetta – Fattispecie

In presenza di un evidente squilibrio economico nel momento del divorzio, spetta l’assegno divorzile all’ex moglie che, lavorando e dedicandosi alla famiglia, abbia consentito all’ex marito, iscritto all’Università all’atto del matrimonio, di completare gli studi e di laurearsi, utilizzando il predetto titolo di studio per ottenere un adeguato posto di lavoro. Nella fattispecie, l’ex marito è stato condannato a versare all’ex moglie una somma pari a euro 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile.