TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 13 gennaio 2022, n. 347

Appalto – Gara – Anomalia dell’offerta – Obbligo di verifica – Condizioni e presupposti

Ai sensi dell’art. 97, comma terzo, Codice dei contratti pubblici, l’obbligo di verificare l’anomalia delle offerte scatta soltanto qualora i punti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi indicati dal bando di gara, mentre negli altri casi si configura soltanto la facoltà di valutare la congruità delle offerte da parte della stazione appaltante.