Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 2022, n. 1107

Appalto – Appalto di servizi – Gara – Bando – Capacità tecnica e professionale – Requisiti – Prova – Pregressi accordi di collaborazione con soggetti terzi – Art. 83, comma ottavo, Codice dei contratti pubblici – Legittimità – Fattispecie

In a applicazione dell’art. 83, comma ottavo, Codice dei contratti pubblici, è legittima la clausola del bando di gara per l’appalto del servizio di smaltimento di rifiuti che richiede quale prova della capacità tecnica e professionale delle imprese concorrenti la sottoscrizione di pregressi accordi con soggetti autorizzati a svolgere lo smaltimento della particolare tipologia di rifiuti oggetto della gara qualora l’impresa concorrente non disponga direttamente del predetto impianto di smaltimento. Nella fattispecie, la gara indetta da TRENITALIA s. p. a. aveva come oggetto il servizio di prelievo, imballo, carico, trasporto, recupero e/o smaltimento finale presso impianti autorizzati di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalle lavorazioni industriali e commerciali svolte presso i siti produttivi di Trenitalia Tper, il noleggio cisterne per lo stoccaggio dei reflui delle ritirate dei treni per gli anni 2021-2024 e lo smaltimento di rifiuti esplodenti.