Corte di Cassazione, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 8577

Famiglia – Divorzio –  Ex coniuge – Trasferimento per esigenze di lavoro –   Riavvicinamento alla propria abitazione –  Assegno divorzile – Riduzione – Legittimità

Qualora l’ex moglie si riavvicina alla propria abitazione a seguito di trasferimento per esigenze di lavoro e quindi non sia più costretta a sostenere le spese di soggiorno è legittima la riduzione dell’importo dell’assegno divorzile.