Corte di Cassazione, sez. II, 21 marzo 2022, n. 9069

Condominio – Posti auto –  Assegnazione a tempo indeterminato individuale e nominativa – Proprietari di locali ad uso commerciale – Esclusione – Illegittimità – Fattispecie

E’ illegittima la delibera condominiale che dispone l’assegnazione individuale dei posti auto di un’area condominiale a favore dei soli proprietari di immobili ad uso abitativo escludendo dal godimento del bene i proprietari di locali commerciali. Infatti,  né il regolamento di Condominio in senso proprio, né una deliberazione organizzativa approvata dall’assemblea possono validamente disporre, come avvenuto nella specie, l’assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini – nella specie, i soli proprietari degli appartamenti, con esclusione dei proprietari dei locali commerciali – di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura, in quanto tale assegnazione parziale, da un lato, sottrae ad alcuni condomini l’utilizzazione del bene a tutti comune, ex art. 1117 c.c., e, dall’altro, crea i presupposti per l’acquisto da parte del condomino, che usi la cosa comune “animo domini“, della relativa proprietà a titolo di usucapione, attraverso l’esercizio del possesso esclusivo dell’area.