TAR Lazio, Roma, sez. II, 6 aprile 2022, n. 4005

Appalto – Gara – Impresa in amministrazione straordinaria – Offerta priva di cauzione provvisoria – Esclusione – Legittimità

L’art. 93, Codice dei contratti pubblici, in ragione della sua struttura nonché della funzione che espressamente attribuisce alla garanzia provvisoria (destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto non imputabile alla stazione appaltante), pur in assenza di una esplicita comminatoria, impone a pena di esclusione la sua prestazione, pertanto, legittimamente viene esclusa dalla gara l’impresa che non abbia accluso all’offerta la cauzione provvisoria.