Tribunale di Milano, sez. IX, 21 giugno 2022, n. 11239

Famiglia – Separazione – Assegno di mantenimento – Versamento – Omissione – Obbligo a carico di soggetto terzo – Legittimità – Fattispecie

In sede di separazione, qualora il coniuge non adempia al versamento dell’assegno di mantenimento nei confronti della moglie senza dedurre alcuna giustificazione quest’ultima è legittimata a richiederlo a un soggetto terzo e il giudice a riconoscerlo ai sensi dell’art. 156, comma sesto, c.c. Infatti, la citata norma dispone che in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte di beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Nella fattispecie, a seguito della separazione la moglie non ricevendo l’assegno di mantenimento dal marito richiedeva e otteneva dal giudice che il versamento periodico venisse fatto dall’INPS accedendo a una quota parte della pensione erogata al marito.