Corte di Cassazione, sez. VI, 16 novembre 2022, n. 33789

Famiglia – Assegno di mantenimento per i figli maggiorenni – Lavoro saltuario – Irrilevanza – Fattispecie

Considerato che il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa. Considerato inoltre che deve essere provata in giudizio la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica e l’impossibilità per circostanze indipendenti dalla propria volontà di trovare un’occupazione lavorativa confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. Considerato che lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti, deve essere espressione dell’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari (vitto, abitazione, vestiario, cure mediche) deve venire valutato in relazione alle effettive condizioni del soggetto, tenuto conto di tutte le condizioni economiche a sua disposizione. Tutto ciò premesso, i lavori saltuari della figlia sposata con due figli maggiorenni non obbligano i genitori a versarle un assegno di mantenimento qualora quest’ultima possa contare sul sostegno economico offertole da enti di beneficenza e dalla famiglia del marito, assumendo particolare rilevanza il rifiuto del marito ad una proposta di lavoro motivandola con l’indisponibilità di un idoneo mezzo di trasporto privato. Nella fattispecie, si trattava di una figlia adottiva maggiorenne che viveva in una casa di abitazione con la propria famiglia composta da marito e due figli entrambi maggiorenni.