Corte di Cassazione, sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1645

Famiglia – Assegno divorzile – Revisione –  Diritto vivente – Applicabilità

 

In tema di revisione dell’assegno divorzile, ex art. 9, Legge  n. 898/1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l’assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l’instaurazione del giudizio di revisione dell’assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei giustificati motivi che ne consentono la revisione sulla base del diritto vivente, tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione.