Corte di Cassazione, sez. VI, 8 febbraio 2023, n. 3769

Famiglia – Figlio maggiorenne – Lavoro stagionale –  Assegno di mantenimento – Esclusione – Condizioni e presupposti –  Fattispecie

Premesso che l’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente al compimento della maggiore età e che perdura fino a che il genitore non provi che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, l’esclusione dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne da parte del padre divorziato è correttamente fondato anche sulla mancanza di specifiche allegazioni in ordine alle effettive possibilità di lavoro del giovane ed all’impegno da lui profuso nella ricerca di un’occupazione più stabile e confacente alle sue aspirazioni. Nella fattispecie, il figlio svolgeva un’attività lavorativa stagionale con un reddito modesto.