TAR Napoli, sez. III, 3 aprile 2023, n. 2069

Appalto – Gara – Offerta –  Anomalia – Superamento attraverso il c.d. “fondo maggiori oneri” – Esclusione

In tema di gara di appalto, la valutazione di anomalia dell’offerta non può essere superata attraverso la previsione del c.d. “fondo maggiori oneri”, imputabile a qualsiasi eventuale costo non preventivato o preventivabile. Infatti, in mancanza di specifici riferimenti ad una voce di costo ben individuata da compensare, il fondo accantonamento costituirebbe una facile elusione del principio di immodificabilità dell’offerta, attraverso una surrettizia rimodulazione dei costi della manodopera nella fase delle giustificazioni, e ciò al solo scopo di far quadrare i conti rispetto alle contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su talune voci di costo.