Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2023, n. 9398

Appalto – Gara – Offerta – Criteri ambientali minimi (C.A.M.) – Verifica in sede di gara e di esecuzione del contratto – Modalità

Ai dell’art. 34, d.lgs. n. 50/2016 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) le imprese concorrenti nella gara di appalto con oggetto lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo devono formulare un’offerta consapevole ed adeguata che tenga nella giusta considerazione le disposizioni con oggetto i c.d. “criteri ambientali minimi” (C.A.M.) che non costituiscono semplici norme programmatiche bensì obblighi cogenti per le stazioni appaltanti. In sede di gara la verifica di compatibilità ambientale viene effettuata dalla commissione applicando il principio della parità di trattamento mentre l’onere di dimostrazione è a carico dell’impresa offerente. In sede di esecuzione del contratto di appalto la stazione appaltante applica le regole civilistiche come la diffida ad adempiere e la risoluzione in danno ogniqualvolta l’impresa aggiudicataria risulti inadempiente agli obblighi negoziali assunti attraverso la propria offerta.

Nota:  Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36  ha disposto (con l’art. 226, comma 2) che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”.