Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11204

Beni culturali – Circolazione – Diniego – Legittimità – Condizioni e presupposti – Fattispecie

 

Ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 68, d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è legittimo il provvedimento che nega il trasferimento all’estero di opere d’arte che abbiano un rilievo eccezionale per garantire l’integrità e la completezza del patrimonio culturale nazionale. La finalità della su menzionata normativa è quella di escludere la libera circolazione del bene culturale anche qualora l’esportazione metta a rischio l’integrità del patrimonio culturale italiano considerato nel suo insieme finendo per incidere sulla nozione di eccezione culturale ai sensi dell’art. 36, TFUE, quale limite alla libera circolazione di opere di interesse culturale.  Nella fattispecie, il bene culturale per il quale è stata negata l’esportazione all’estero era il   dipinto Ritratto di Olga Oberhummer di Franz von Stuck (Tettenweiss 1863 – Monaco di Baviera 1928), prima metà del 1907, olio su tavola, cm 80×68, firmato e datato in basso a destra e con timbro sul retro della tavola.