Beni culturali – Beni culturali privati – Vendita – Diritto di prelazione dello Stato – Art. 61, d.lgs. n. 42/2004 – Termine di sessanta giorni – Decorrenza – Dies a quo – Individuazione
L’art. 61, Codice dei beni culturali e del paesaggio, dispone, al comma 1°, che “la prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’articolo 59” e, al comma 3°, che entro tale termine “il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante ed all’acquirente”. Ora, a fronte di siffatto dettato normativo, è evidente che quale dies a quo del termine di sessanta giorni per l’esercizio della prelazione rileva unicamente quello in cui il Ministero della cultura riceve la denuntiatio recante le prescritte indicazioni ed è altrettanto evidente che quest’ultima deve necessariamente seguire l’atto di trasferimento della proprietà, non potendo essere considerata tale una comunicazione precedente.