Consiglio di Stato, sez. V, 6 marzo 2024, n. 2196

Comune e provincia – Comune –  Giochi leciti – Divieto dalle ore 7.00 del mattino alle ore 19.00 della sera – Illegittimità – Fattispecie

Per violazione del principio di proporzionalità è illegittima l’ordinanza del Sindaco che vieta l’esercizio dei giochi leciti dalle ore 7,00 del mattino alle ore 19,00 della sera in quanto inidonea a contrastare il fenomeno della ludopatia e finendo penalizzare i titolari delle tabaccherie che sono tra gli esercizi legittimati all’istallazione di apparecchiature per l’esercizio del gioco lecito ex art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. Nella fattispecie, l’ordinanza sindacale emessa dal Sindaco di Ventimiglia aveva vietato, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, l’utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell’articolo 110 T.U.L.P.S., installati presso pubblici esercizi, con ciò di fatto limitando la loro operatività a sole due ore serali, determinando evidenti ripercussioni sugli incassi derivanti dal gioco.