Corte di Cassazione, sez. I, 7 marzo 2024, n. 6124

Famiglia – Separazione – Tribunale territorialmente competente –  Individuazione – Criteri

Per individuare il tribunale territorialmente competente a decidere sulla domanda di separazione personale, l’art. 706, comma 1°, c. p. c. impone, come criterio principale di collegamento, l’ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto esclusivamente qualora non vi sia mai stata convivenza tra marito e moglie. Inoltre, quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello inizialmente adito, abbia a sua volta declinato la propria competenza territoriale senza richiedere ex officio il regolamento di competenza, spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il conflitto negativo di competenza (art. 45 c. p. c.).