Corte di Cassazione, sez. III, 7 marzo 2024, n. 6177

Competenza e giurisdizione – Trasporti – Trasporto aereo internazionale di persone – Soppressione del volo –  Compensazione pecuniaria – Risarcimento del danno – Giudice competente – Individuazione – Fattispecie

In tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall’art. 33, Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 gennaio 2004, n. 12), norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale. (Nella fattispecie, in una controversia promossa da due passeggeri, domiciliati in Italia, nei confronti di una compagnia aerea irlandese, la Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, quale giudice del luogo di destinazione del viaggio e del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto”, coincidente, in caso di acquisto “on line” dei biglietti, con il domicilio degli acquirenti).