Condominio – Distanze tra edifici – Dieci metri – Art. 10, d. m. 2 aprile 1968, n. 1444 – Osservanza – Necessità – Fattispecie
Ai sensi dell’art. 10, d. m. 2 aprile 1968, n. 1444, qualora gli edifici risultino muniti di facciate con finestre, il vicino non può costruire ad una distanza inferiore a dieci metri. Pertanto, ciascun condomino, e non soltanto i proprietari degli appartamenti con vedute site nella facciata interessata, è legittimato a promuovere l’azione giudiziaria per ottenere l’osservanza della predetta distanza. Dal calcolo sono esclusi gli sporti che svolgono funzioni meramente ornamentali o accessorie come cornicioni o canali di gronda e non invece i balconi. Nella fattispecie, un condominio aveva promosso un giudizio contestando ad una società immobiliare di aver edificato un manufatto edilizio ad una distanza inferiore a dieci metri.