TAR Lombardia, Milano, sez. V, 28 febbraio 2024, n. 544

Istruzione pubblica – Istruzione universitaria – Voto di laurea – Lode – Si configura come eccezione – Condizioni fisiche dello studente – Irrilevanza – Breve tempo per la redazione – Irrilevanza –  Fattispecie

In sede di esame di laurea l’attribuzione della lode si configura come una decisione discrezionale ed una eccezione in quanto viene attribuita discrezionalmente dalla commissione soltanto all’unanimità dei membri e, in quanto tale, non è sindacabile dal giudice a nulla rilevando le condizioni psicofisiche dello studente e il breve lasso temporale per elaborala. Da tali considerazioni discende che la decisione di non assegnare la lode non deve essere motivata, e, per altro verso, che la determinazione della commissione in subiecta materia è caratterizzata da ampia discrezionalità e non è suscettibile di sindacato intrinseco da parte del giudice. Nella fattispecie, lo studente in filosofia aveva intentato un ricorso pretendendo la lode in aggiunta al voto massimo di laurea conseguito (110/110) non solo per la brillante esposizione della tesi e per una brillante carriera accademica, ma anche per il breve lasso temporale avuto a disposizione per elaborarla e per di più in presenza di gravi disturbi specifici di apprendimento attestati da errori ortografici e grammaticali all’interno della tesi.