Corte di Cassazione, sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5242

Famiglia – Separazione –  Moglie con lavoro part time – Assegno di mantenimento – Non spetta – Beni acquisiti dal marito con successione ereditaria – Irrilevanza per l’assegno di mantenimento – Rilevanza per l’assegno paterno a favore dei figli –  Fattispecie

In sede di separazione, non spetta l’assegno di mantenimento alla moglie che svolga un’attività lavorativa sia pure part time con retribuzione ridotta, considerato che può sempre aumentare l’orario incrementando la retribuzione. Inoltre, la moglie, avendo ricevuto la casa di famiglia ove vivere insieme ai figli, ha visto colmato il preesistente squilibrio economico con il marito che ha dovuto prendere in affitto un appartamento ove abitare. Mentre è del tutto irrilevante ai fini dell’attribuzione dell’assegno di mantenimento il fatto che il marito abbia ricevuto beni attraverso una successione ereditaria che invece assume rilevanza per calcolare l’assegno per i figli. Nella fattispecie, i figli erano due.